Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice dott. Michele De Palma, in data 30.12.2025, con la sentenza n. 4793/2025 emessa nella causa n.r.g. 896/2021 promossa da due consumatori, entrambi eredi del loro zio deceduto, un monsignore, ed assistiti e difesi dall’Avv. Alessandra Taccogna del foro di Bari, legale di Confconsumatori BACT (Bari – Capurso – Triggiano), contro BDM Banca S.p.A., già Banca Popolare di Bari S.p.A., ha stabilito che gli investimenti de quibus, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l’obiettivo di investimento dichiarato dall’attore e con il profilo di rischio del medesimo, il quale non ha avuto mai alcuna conoscenza né esperienza finanziaria, essendo un prelato.
A ciò và aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti, finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l’eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio che, nel caso di specie, dall’analisi degli estratti conto titoli, risulta pari al 100%.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’inosservanza degli obblighi di segnalazione di inadeguatezza ed astensione dall’esecuzione, indipendentemente dall’ulteriore profilo dell’eccessiva concentrazione delle azioni, ha comportato l’inadempimento colpevole della Banca convenuta, tale da giustificare l’accoglimento della domanda risarcitoria, diritto invero non prescritto, in quanto soggetto all’ordinario termine decennale, nella specie non decorso in ragione della data di conclusione degli ordini, risalenti al 2014 e al 2015.
In merito, nel testo della sentenza si legge testualmente: “in via preliminare, và disattesa l’eccezione di prescrizione in relazione alla domanda di nullità, stante l’imprescrittibilità della stessa; in relazione alla domanda di annullamento, il dies a quo deve individuarsi nel momento in cui l’errore è stato scoperto dal ricorrente e tale data può farsi coincidere con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018 – 18.12.2018, delle delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 e 20722, emessa dalla Consob…Inoltre la Suprema Corte ha precisato che il termine di prescrizione decennale per l’esercizio, da parte del cliente, dell’azione di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell’ordinaria diligenza e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cass. n. 32226/2024; Cass. n. 2066/2023). Quindi, l’investitore avrebbe potuto percepire di avere subito un danno, in virtù delle caratteristiche intrinseche del titolo acquistato, non prima dell’anno 2018, come già precisato. Con riferimento al dies ad quem, il primo atto interruttivo documentato in atti è la messa in mora del 18.01.2019 (doc. 15 della Banca) e comunque questo giudizio è stato introdotto nel 2021”.
In merito agli acquisti, la sentenza precisa quanto segue: “và rilevato che difetta in atti la prova che in occasione degli stessi la Banca abbia assolto all’obbligo di informazione c.d. attiva, avendo omesso di consegnare la documentazione idonea a descrivere le caratteristiche dei prodotti finanziari commercializzati….il ricorrente prospettava un investimento avente un rischio medio….invece, la Banca acconsentì ad un investimento in titoli rischiosi provenienti tutti dallo stesso emittente, ossia azioni BPB ed obbligazioni convertibili in azioni BPB, tra l’altro per un importo non modesto. Quindi, è evidente che si trattò di un investimento inappropriato rispetto alle prospettive di investimento esternate dall’istante, anche per l’eccessiva concentrazione dell’investimento”.
Il Tribunale ha, pertanto, così deciso di accogliere la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente alternativamente a quella restitutoria, con conseguente:
“condanna di BDM Banca spa al risarcimento in favore degli attori, della somma di €. 192.661,03, oltre rivalutazione monetaria dalla data per ciascun importo relativo a ciascun investimento eseguito e ordine di restituzione alla Banca delle azioni in possesso dei suddetti eredi, come indicato in parte motiva; condanna della Banca convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dell’avvocato dei ricorrenti, che si liquidano in €………per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull’importo del compenso”.
Ebbene, la predetta sentenza ha una portata rivoluzionaria e storica, poiché fà decorrere la prescrizione decennale da quando l’errore è stato scoperto dal ricorrente, facendolo coincidere con il giorno di pubblicazione delle delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 e n. 20722 emesse dalla Consob, avvenuta nelle date 8.10.2018 – 18.12.2018, ridando così speranza a tutti quegli azionisti che, ritenendo oramai decorso il termine di prescrizione, avevano rinunciato a far valere il proprio diritto risarcitorio, mentre adesso potranno agire legalmente per essere risarciti di tutti i danni subiti in conseguenza dell’investimento nei titoli azionari di BDM Banca (ex BPB), tramite l’utilizzo di raggiri e informazioni non corrispondenti al vero da parte dei funzionari della stessa.
Non sono finiti qui i successi professionali dell’Avv. Alessandra Taccogna, la quale si è ultimamente distinta anche per essere riuscita a concludere positivamente diversi altri giudizi in corso contro BDM Banca spa sovrapponibili a quello su descritto, realizzando transazioni giudiziali in favore dei propri clienti azionisti, i quali sono così riusciti a recuperare in tutto o in gran parte le somme investite nei titoli azionari di BDM Banca (ex BPB), con spese legali a carico di quest’ultima.
Inoltre, in una materia completamente diversa da quella bancaria, l’Avv. Alessandra Taccogna ha ottenuto un’altra recente sentenza di vittoria di portata storica, la n. 3936/2025 pubblicata il 23.10.2025 dal Tribunale di Bari, emessa dal Giudice dott. Salvatore Franco Santoro nel giudizio n.r.g. 10067/2021, promosso da una docente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per essere stata pretermessa nella convocazione tramite algoritmo per il conferimento di un incarico annuale di insegnamento presso una scuola pubblica della provincia di Bari, il quale era stato ingiustamente assegnato ad altro docente avente posizione e punteggio inferiori ai suoi.
Orbene, alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale di Bari ha riconosciuto pienamente le ragioni della ricorrente, “accertando e dichiarando il suo diritto all’incarico annuale nell’anno scolastico 2021/2022 su posto di sostegno presso l’Istituto….. con sede in…. per cui è causa con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivano e, per l’effetto, condannando l’amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla parte ricorrente, pari alle retribuzioni perdute da mancato conferimento dell’incarico annuale…oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 fino all’effettivo soddisfo; compensando per la metà tra le parti le spese di lite e condannando la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di giudizio”.
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