Nuova vittoria totale contro BDM Banca spa con la sentenza n. 2609 del 27.4.2026 del Tribunale di Bari.

Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice unico della quarta sezione civile dott. Savino Gambatesa, in data 27.04.2026, con la sentenza n. 2609/2026 pubblicata il 28.04.2026, emessa nella causa n.r.g. 218/2022, promossa da un consumatore, assistito e difeso dall’Avv. Alessandra Taccogna del foro di Bari, legale di Confconsumatori BACT (Bari – Capurso – Triggiano), contro BDM Banca S.p.A., già Banca Popolare di Bari S.p.A., ha stabilito che gli investimenti de quibus, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l’obiettivo di investimento dichiarato dall’attore e con il profilo di rischio del medesimo, il quale non ha avuto mai alcuna conoscenza né esperienza finanziaria.

Nel merito, alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta, è emersa la violazione degli obblighi informativi in capo all’Intermediario e l’inadeguatezza delle proposte di investimento formulate al cliente.

Deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9066 del 07.04.2017, ha stabilito il principio di diritto, secondo cui: “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall’art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”.

Nel testo della sentenza de quo, è così riportato: “l’intermediario è tenuto a prestare un’attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l’obbligo informativo in capo all’intermediario è un obbligo attivo avente una duplice funzione, la prima è quella di fornire le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all’investitore e la seconda è quella di acquisire da quest’ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l’adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili, come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998.

La valutazione dell’adeguatezza dell’operazione è certamente legata al profilo dell’investitore ma, tuttavia, non esclude il dovere informativo posto in capo all’intermediario che non può esaurirsi nell’indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).

L’art. 21 comma 1, lettere a, b e c del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e di acquisire le informazioni necessarie ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, trasparenza ed equo trattamento.

Ancora, è risultata inadeguata l’attività di profilatura del cliente e la conseguente consulenza finanziaria svolta dalla Banca, la quale nel caso di specie deve ritenersi che non abbia tenuto conto della condizione dell’attore, del suo grado di conoscenze in ambito finanziario e del suo effettivo grado di propensione al rischio.

Risultano, inoltre, certamente inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione: un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato e la Banca, nonostante l’inadeguatezza, ha pure consigliato le operazioni di investimento con raccomandazione scritta.

Le descritte inadempienze giustificano pertanto l’accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall’attore, cui consegue l’obbligo della Banca convenuta di restituire il corrispettivo percepito dal ricorrente”.

Il Tribunale ha, quindi, così deciso di accogliere integralmente la domanda proposta dal consumatore istante, con conseguente:condanna di BDM Banca spa al pagamento in suo favore, della somma di €. 24.985,40, oltre interessi legali dalla data della domanda a quella del soddisfo; condanna della Banca convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €………per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% ”.

Il consiglio, quindi, a tutti i consumatori è quindi quello di agire legalmente nei confronti di BDM Banca spa per richiedere ed ottenere giustizia.

Per info:

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