Vittoria totale contro BDM Banca S.p.A., già Banca Popolare di Bari S.p.A., con nuova sentenza del 10.07.2025.

Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone, in data 10.7.2025, con la sentenza n. 5771/2025 emessa nella causa n.r.g. 9922/2025 promossa da una società azionista, assistita e difesa dall’Avv. Alessandra Taccogna del foro di Bari, legale di Confconsumatori BACT (Bari – Capurso – Triggiano), contro BDM Banca S.p.A., già Banca Popolare di Bari S.p.A., ha così deciso:
“1) dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni oggetto di lite, per inadempimento grave della Banca convenuta;
2) condanna la Banca convenuta alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma di €. 24.818,35, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
3) condanna la Banca convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell’attrice, liquidate in €. 5.077,00 per compensi, oltre €. 244,73 per esborsi, spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario”.
In sintesi, il Giudice ha rilevato che “gli investimenti de quibus, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l’obiettivo di investimento dichiarato dall’attrice e con il profilo di rischio della stessa.
A ciò và aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti, finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l’eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio che, nel caso di specie, dall’analisi degli estratti conto titoli, risulta pari al 100%.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’inosservanza degli obblighi di segnalazione di inadeguatezza ed astensione dall’esecuzione, indipendentemente dall’ulteriore profilo dell’eccessiva concentrazione delle azioni, comporta l’inadempimento colpevole della Banca convenuta, tale da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., diritto invero non prescritto, in quanto di natura contrattuale e soggetto all’ordinario termine decennale, nella specie non decorso in ragione della data di conclusione degli ordini, risalenti al 2014 e al 2015.
Le spese seguono la soccombenza”.
Con la predetta sentenza, che ha accolto integralmente la domanda dell’azionista ricorrente, dopo una accesa battaglia giuridica durata ben sei anni, in cui sono state raccolte prove di ogni genere contro BDM Banca….finalmente giustizia è stata fatta.
Per info:
– sito web www.confconsumatoribact.it
– e mail: aletaccogna.confconsumatoribari@gmail.com
– Tel.: 334/3556495

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