L’ASSENZA DI GREEN PASS NON IMPEDISCE LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

Con sentenza del 20/9/21 (nrg1550/2021) il Trib. di Padova sez. lavoro ha ordinato all’amministrazione pubblica, che ha impedìto al lavoratore non vaccinato di stipulare il contratto di lavoro, di assumerlo immediatamente secondo graduatoria, e l’ha condannata al pagamento di tutte le spese legali. Il Green Pass attiene, infatti, non alla costituzione del rapporto di lavoro, ma alla sua esecuzione, quindi, la sua mancanza può essere sanata successivamente, in corso di esecuzione, in qualsiasi momento. I datori di lavoro sono, quindi, tenuti a rispettare le graduatorie e ad assumere secondo il punteggio i lavoratori, anche se sprovvisti di green pass all’atto della stipula, perchè la eventuale sospensione del rapporto di lavoro, qualora la mancanza del green pass non venga sanata, attiene alla fase successiva della esecuzione, mentre non influisce sulla nascita del rapporto di lavoro, che deve costituirsi regolarmente. I datori di lavoro, pertanto, hanno il dovere di conoscere e rispettare la legge, senza essere gli autori di forme di abuso d’ufficio, impedendo ai lavoratori di sottoscrivere i contratti, ricordando sempre che il Green Pass è una misura eccezionale legata allo stato d’emergenza, che scadrà il 31 dicembre e non rappresenta, affatto, una condizione normale di vita e lavoro. In mancanza, saranno chiamati a risponderne, nelle sedi civili e penali, per il reato di abuso d’ufficio e tanto altro ancora, con ulteriore aggravio di spese legali. Si pubblica la pag. 3 con le conclusioni della sentenza in oggetto.

Avv. Alessandra Taccogna

(Responsabile Confconsumatori Bari Capurso Triggiano – Direttivo Regionale)

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